Madre ostacolante e affidamento provvisorio al padre

“Madre ostacolante e affidamento provvisorio al padre” – di Rita Rossi*


Commento e decreto (scaricabile) del Tribunale dei Minorenni dell’Emilia-Romagna, 2 luglio 2010, pres. rel. giudice Stanzani, a cura dell’avvocato Rita Rossi* (foro di Bologna – Persona e Danno – ADIANTUM).

Nell’attuale panorama applicativo dell’art. 317 bis c.c. questo decreto bolognese si presenta come un unicum; e ciò (a) sia per il contenuto della decisione – affidamento provvisorio del piccolo G. al padre in via esclusiva,(b) sia per le ragioni della decisione, (c) sia, ancora, per la chiara delimitazione dei compiti demandati agli operatori.

(a) Non ricordo, infatti, di provvedimenti (emessi dal giudice dei minori di Bologna) che abbiano scelto di valorizzare le cure paterne nei casi in cui la madre avesse posto in essere condotte gravemente ostacolanti del rapporto tra il minore e l’altro genitore.

In casi del genere, è molto più frequente imbattersi in affidamenti provvisori ai servizi sociali, e ciò sulla base di una sorta di presunzione tacita per la quale se inadeguata è la madre, di sicuro il padre non è in grado di occuparsi del figlio.

(b) Quanto alle ragioni della decisione, ricevono risalto particolare – qui – le condotte malevole di una madre dedita a creare costanti difficoltà nell’esercizio del diritto di visita del padre, giunta perfino a rendere quasi del tutto impossibili i contatti con il bambino; e al tempo stesso noncurante del figlioletto in tenerissima età, lasciato alla baby sitter giorno e notte anche per lunghi periodi.

(c) Circa il ruolo degli operatori, infine. Basterà leggere il dispositivo del decreto: una elencazione minuziosa, che fissa compiti e paletti ben precisi, in modo da garantire una presenza discreta, non intrusiva: rendicontare sul grado di maturità dei genitori, sulla coscienza delle proprie responsabilità, sui rischi corsi dal bambino presso la madre, sul suo stato di vita presso il padre.

Ma, altresì, funzioni propositive, progettuali: così riguardo alla predisposizione di un programma di incontri tra madre e figlio, programma da redigere e sottoporre, quindi, all’approvazione del giudice.

Un operatore sociale dal volto nuovo? Forse sì, ma è ancora presto per dirlo. Un operatore un po’ cronista e un po’ amministratore di sostegno, che si muove cioè con passo leggero e discreto, con una tabella di marcia precostituita ad hoc dal giudice, a seconda delle esigenze concrete.

Conferisce al Servizio Sociale di Rimini mandato a tutela del minore con i seguenti compiti:

(a) curarne, anche avvalendosi della Forza Pubblica, l’immediata collocazione presso il padre;

(b) fornire un quadro del grado di civile maturità di entrambi i genitori in ordine al loro ruolo istituzionale ed alla coscienza delle proprie responsabilità personali nei confronti della prole, del lavoro e, in generale, nei rapporti sociali;

(c) prospettare, in modo puntuale, analitico e motivatamente argomentato, le situazioni di rischio del minore in ipotesi ravvisate nel suo precedente contesto di vita presso la madre,

(d) descriverne lo stato di vita presso il padre ;

(e) redigere un progetto di incontri con la madre specificandone modalità e tempi senza porlo in esecuzione prima dell’indispensabile autorizzazione del Tribunale.

L’analisi richiesta ai punti (b), (c), (d) ed (e) del mandato attribuito dovrà essere concentrata sulla rappresentazione della materialità della situazione di fatto e sul riferimento di circostanze obiettive a supporto degli eventuali giudizi formulabili per effetto dei compiti svolti.

Dispone che il Servizio dia comunicazione immediata al Tribunale via fax in ordine all’avvenuto adempimento del compito demandatogli sub (a) e relazioni, quindi, quanto agli altri quattro ordini di compiti entro e non oltre il 15 agosto 2010, salvo urgenze.

Decreto immediatamente efficace ex art. 741 cpc. Leggi e scarica il testo integrale della sentenza

* Esercita la professione di avvocato civilista cassazionista, con studio in Bologna, Via A. Cervellati, 3: ambiti prevalenti di competenza diritto di famiglia e dei minori, responsabilità civile, soggetti deboli. Mail: info@studiolegaleritarossi.it

[Fonte: adiantum.it – 12/07/2010]

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