Le violazioni più frequenti dei tribunali minorili e dei servizi sociali in materia di figli

Denunce, esposti, lettere, richieste di azioni disciplinari, suppliche e perfino insulti, da parte di genitori che non hanno più niente da perdere, giacchè il bene più prezioso – i propri bambini – è stato a loro sottratto dallo Stato. Dall’altra parte della barricata, eretta con le alte mura dell’indifferenza e con i mattoni delle prassi vetero-fasciste, tribunali minorili e servizi sociali che si muovono come elefanti dentro un negozio di cristalli di Boemia.

La sensazione è che le vicende che arrivano in rete o in qualche raro articolo di cronaca, segnalate anche sui social network con pagine dedicate e financo le copie dei documenti, siano semplicemente la “punta dell’iceberg”. La statistica, in realtà, è ben diversa, e se i 9.500 casi di allontanamenti (sul totale di 32.000) causati da “alta conflittualità e incapacità genitoriale”, o da “stato di indigenza economica”, sono un dato più che certo, è evidente che il fenomeno è diffuso sopratutto tra chi non sa come affrontare questo tipo di emergenza – pensando che sia “normale” -, oppure tra chi non ha un sufficiente livello di istruzione per pensare di contrastare questi provvedimenti.

In tutti i casi c’è una certezza: nessuno tra gli operatori istituzionalizzati (avvocati, psicologi di parte, assistenti sociali) sprona i genitori a ribellarsi, a fare di più e ad alzare la voce. Quelli che lo fanno, alla fine, sono in pochi, come se questa pratica così dannatamente anti-democratica venisse, in qualche modo, considerata come ineluttabile e necessaria.

L’Ordinamento Italiano prevede esplicitamente la presunzione d’innocenza, il che vuol dire che i cittadini non possono essere riconosciuti colpevoli senza  un regolare processo e tre gradi di giudizio. Accade spesso, invece, che alcuni giudici dichiarino cittadini colpevoli subito senza che questi possano aver accesso al diritto di difesa, senza avere analizzato e valutato le prove, ma solamente in base ad affermazioni, spesso incoerenti (quando non addirittura false), dei servizi sociali. A volte si ha la sensazione che, in molti processi, la parte rappresentata dai servizi sociali sia in realtà una “controparte occulta”, che si aggiunge e sostituisce in toto a chi ha presentato accuse pesanti e prive di fondamento.

Di più, in diversi casi si è avuta la certezza che, a fronte di quelle accuse, si sia voluto costruire le prove successivamente, violando con ciò le regole più elementari dei diritti umani.

L’art. 4 comma 3 L.149/2001 – Diritto del minore alla famiglia – prevede che “sui decreti degli affidamenti devono essere esplicitamente indicati: le motivazioni, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri esponenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore, deve essere indicato il servizio sociale a cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza”. L’art. 4 comma 4  della stessa legge prevede che “deve essere indicato il periodo di durata presumibile dell’affidamento rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia d’origine”.

Da un esame attento dei decreti emessi dai tribunali dei minori, risalta immediatamente come i giudici osservino raramente questi obblighi di legge, e nei casi di privazione della potestà genitoriale ai bambini non vengano assegnati tutote e protutore. Anche nei casi di adozione molto spesso si prendono provvedimenti di allontanamento definitivo dalla famiglia di origine anche quando i bambini, in realtà, non sono mai stati abbandonati e/o maltrattati dalle loro famiglie.

Le dichiarazioni dell’ex presidente del tribunale dei minori di Genova Dr.ssa Anna Maria Faganelli, rilasciati al giornale “Il Secolo XIX” (edizione di Genova del 26 Luglio 2002 – pag.27), attestano che diversi giudici compiono dei reati dolosamente e consapevolemente: “Quando diamo un bambino in adozione siamo molto cauti. Se c’è un’azione legale da parte dei genitori naturali, avvisiamo i genitori adottivi che esiste un rischio” – la legge italiana prevede che i bambini possono essere dati in adozione esclusivamente se si trovano nello stato di abbandono, se c’è “un’azione legale” da parte della famiglia, ovviamente il bambino non è abbandonato. Quindi, i giudici sono consapevoli che il bambino non può essere dato in adozione, e la famiglia “avvertita” sa che esiste la famiglia di origine e che il bambino adottato non è stato mai abbandonato.

C’è poi il capitolo delle perizie psichiatriche e psicologiche, per le quali i consulenti hanno precisi doveri indicati nel Codice deontologico, nella Carta di Noto e nelle Linee Guida per lo psicologo forense. Secondo uno di questi, il perito non può assolutamente dare i consigli al giudice. L’art. 4 delle Linee Giuda dice che il consulente del tribunale “….nel rispondere al quesito peritale, tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi le responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette“. In realtà, in quasi tutte le perizie, si danno consigli ai giudici e ci si occupa poco della descrizione scientifica dei fatti.

Per definire una persona come affetta dalle malattie mentali il perito ha il dovere di compilare 5 schede specifiche, i cosiddetti 5 assi, nei quali deve descrivere dettagliatamente i sintomi della malattie, le date in cui essi si sono verificati ed i testimoni, un’anamnesi dettagliata, la descrizione delle altre malattie presenti che non hanno un’origine psichiatrica e altro. Ebbene, nella maggioranza dei casi, le perizie dei tribunali minorili proclamano i cittadini come malati mentali senza aver adempiuto preventivamente al dovere di compilare i “5 assi”, compiendo pertanto un reato di falso ideologico e di omissione di atti d’ufficio.

Un altro dovere importante del perito consiste nel rendere esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate così da permettere una effettiva valutazione e critica all’interpretazione dei risultati da parte degli altri specialisti (art.5 delle Linee guida). Invece, la maggior parte delle perizie effettuate presso i Tribunali dei minori rappresentano in sé solo una raccolta delle frasi e delle affermazioni “nude” – non corredate da nessun valido accertamento scientifico -, e quindi queste perizie devono essere ritenute false.

In Italia, sembra che i periti non abbiano alcun tipo di responsabilità nel caso di falsa perizia o del favoreggiamento doloso ad una delle parti. Sembra che nella storia d’Italia fino ad oggi nessun perito sia stato condannato.

Un esempio classico di quanto descritto è quello del Sig. G.M.L., la cui vicenda è tratta presso il Tribunale dei minori di Genova. GML ha subito una serie di perizie psichiatriche, e nessuno dei medici ha elencato sintomi delle malattie mentali esistenti e/o preesistenti. I periti del tribunale lo hanno invece dichiarato affetto da una malattia mentale non presente nella classifica psichiatrica, e i periti indipendenti l’hanno dichiarato, al contrario, perfettamente sano. Il medico di famiglia ed i famigliari lo ritengono sano. Il giudice incaricato sta obbligando GML a frequentare il Servizio di salute mentale, allo scopo di “curare la malattia mentale non meglio definita”.

In pratica, il Servizio di Salute mentale responsabile non è in grado né di provare la malattia (nonostante il cittadino l’avesse chiesto), né ha preparato un progetto di cure per curare questa malattia “misteriosa”. Attualmente GML, stanco e umiliato da queste continue vessazioni, si dichiara disponibile di essere curato solo dopo che la sua malattia sarà provata, e ha chiesto al giudice di indicare ai medici i sintomi della malattia e di obbligarli a preparare un percorso clinico specifico. Il giudice non risponde, così come non risponde il presidente del tribunale, ma nel frattempo GML vede la figlia solo 1 volta al mese, per una ora sotto gli occhi dei Servizi sociali che pare critichino ogni sua parola e ogni suo movimento.

Lo stesso GML racconta: “….sono stato diffamato e calunniato ancora prima che la mia figlia nascesse, da un assistente sociale che non mi aveva mai visto e conosciuto. Non ho mai avuto una citazione e un’udienza in contraddittorio con la mia controparte, non ho potuto difendermi, nessuno dei miei testimoni è stato sentito, però mia figlia è stata portata via subito dopo il parto e affidata ad ignoti. Se non vado bene io, affidate la mia figlia almeno ad una delle mie 3 sorelle, alla mia figlia maggiorenne o alla mia ex convivente, che hanno già chiesto tantissime volte di avere la bambina in affidamento.

E Buy Generic Drugs Without Prescription mentre i magistrati non rispondono, la bambina non conosce ancora le proprie sorelle, e non sa di avere una grande famiglia che l’aspetta con ansia. La famiglia affidataria (si tratta di persone di alto livello culturale) impediscono alla bambina di avere i rapporti con la sua famiglia d’origine, e hanno già convinto la piccola a chiamarli “papà” e “mamma”.

Questo è solo un esempio di ciò che può accadere a tutti noi, oggi, nel nostro Paese.

[Fonte – adiantum.it GE.SE.F.]

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